La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6771 depositata oggi, ha stabilito che una scrittura privata firmata sotto minaccia, relativa al riconoscimento di un debito inesistente, configura il reato di “estorsione consumata” e non di “tentata estorsione”. La decisione della Corte di appello di Torino, che aveva riqualificato il reato in questo senso, è stata confermata, respingendo il ricorso degli imputati.
Il caso riguardava una compravendita fallita, in cui la venditrice, pur avendo diritto a trattenere la caparra, si era dichiarata debitrice della somma. La difesa degli imputati sosteneva che la riqualificazione del fatto come estorsione consumata fosse errata, viziando quindi la motivazione della decisione.
Tuttavia, la II Sezione penale ha sottolineato che “nell’ipotesi di rilascio sotto minaccia di una scrittura privata, in cui la persona offesa dichiara di essere debitrice di una somma non dovuta e si impegna a restituirla alle scadenze indicate, si configura il delitto di estorsione consumata, poiché il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce l’evento del reato”.
La Corte di appello ha ricostruito dettagliatamente gli elementi a supporto della responsabilità degli imputati, evidenziando “i rapporti tra gli stessi e le persone offese, le gravi pressioni e intimidazioni esercitate senza alcun titolo, e la costrizione che portava al riconoscimento di un debito inesistente e alla rinuncia della caparra”. Questi elementi sono stati riscontrati attraverso un’attenta valutazione delle prove e della documentazione acquisita, in un quadro complessivo di sopraffazione e violenza finalizzato al raggiungimento di un ingiusto profitto a danno altrui.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che la pretesa degli imputati, “attuata mediante molteplici momenti di pressione violenta e intimidatoria”, era priva di qualsiasi base normativa e giustificazione giuridica, poiché la vittima aveva il diritto di trattenere la caparra confirmatoria. La presunta mediazione, inoltre, non era stata richiesta ma imposta con modalità violente, legate a tensioni etniche tra gruppi rom e sinti coinvolti nella vendita.
Infine, la Corte ha concluso che il riconoscimento di debito e le condotte degli imputati corrispondevano pienamente alle imputazioni, “in assenza di qualsiasi diritto legittimo, con la vittima che si era dichiarata debitrice senza causa di una somma che avrebbe avuto il diritto di trattenere”. Le condotte contestate manifestavano una “chiara e consapevole efficacia causale, caratterizzandosi per pervicacia e particolare violenza”.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|19 febbraio 2025| n. 6771


