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Contratti – Mediazione – Mediatore – Diritto alla provvigione – Conclusione dell’affare seguita ad una prima fase delle trattative indipendente dall’intervento del mediatore – Spettanza provvigione – Esclusione

Febbraio 25, 2025by Studio Legale Mauro

In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|| n. 34633

 

Commento alla sentenza in tema di mediazione e diritto alla provvigione

La pronuncia in oggetto ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza in materia di mediazione: il diritto del mediatore alla provvigione non sussiste qualora la conclusione dell’affare avvenga in modo autonomo e indipendente rispetto alla sua attività, anche se il mediatore aveva originariamente messo in contatto le parti.

Il punto centrale della decisione risiede nell’efficienza causale dell’opera mediatoria. La sola circostanza che il mediatore abbia inizialmente avviato le trattative non è sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione se tali trattative si sono interrotte senza esito e il successivo perfezionamento dell’affare è frutto di negoziazioni nuove e autonome, prive di legame funzionale con l’opera precedentemente svolta.

La Corte fa dunque applicazione dell’art. 1755 c.c., secondo cui la provvigione è dovuta solo quando l’affare è concluso per effetto dell’intervento del mediatore. Ne deriva che il requisito essenziale è l’effettiva incidenza dell’attività del mediatore nella realizzazione dell’affare.

Profili applicativi

Questa sentenza ha rilevanti implicazioni pratiche, soprattutto per:

  • Agenti immobiliari e professionisti della mediazione, che devono essere in grado di dimostrare un nesso causale diretto e concreto tra la loro attività e l’affare concluso;

  • Clienti e parti contrattuali, che possono evitare richieste infondate di provvigione qualora dimostrino che l’affare è stato concluso in seguito a trattative del tutto nuove rispetto a quelle inizialmente avviate dal mediatore.

Conclusioni

Il principio espresso tutela l’equilibrio tra le parti nel contratto di mediazione, evitando che la semplice messa in contatto iniziale possa giustificare il diritto alla provvigione anche in assenza di un effettivo contributo alla conclusione dell’affare. La sentenza si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare il ruolo attivo e determinante del mediatore, quale condizione necessaria per il riconoscimento del suo compenso.

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