Costituisce inadempimento di non scarsa importanza il comportamento di colui che prometta di vendere o venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione; in tal caso il risarcimento danni è quantificabile in quello che era e sarebbe il valore attuale dell’immobile se, per come obbligo del venditore di bene abusivo, la concessione in sanatoria fosse stata in ipotesi rilasciabile.
Cassazione civile sez. II, 13/12/2024, n.32307


