La responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera sancita dall’art. 1669 c.c. non è di natura contrattuale, bensì extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti.
Tribunale Bologna sez. II, 08/01/2020, n.44