In virtù dell’art. 476 c.c., l’intervento in giudizio effettuato dal chiamato all’eredità in qualità di erede legittimo dell’ereditando, comporta accettazione tacita dell’eredità.
Si osserva quindi, al riguardo, che l’eventuale cancellazione della causa dal ruolo generale degli affari contenziosi civili in un momento successivo, quale conseguenza dell’inattività delle parti, non può rivestire rilevanza alcuna, atteso che l’accettazione dell’eredità costituisce un atto irrevocabile – e perciò insuscettibile di essere caducato da eventi successivi – proprio a salvaguardia della stabilità degli effetti giuridici collegati alla successione ereditaria.
Cassazione 08/04/2013, n. 8529


