Sulla caparra pertinenziale il promittente venditore non paga l’IRPEF se il contratto definitivo di compravendita dell’immobile salta per il recesso del promissario acquirente: manca, infatti, la plusvalenza tassabile perché l’atto definitivo di vendita non viene stipulato e la somma incamerata dal primo costituisce soltanto il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso da parte del secondo; la caparra pertinenziale, d’altronde, non ha funzione risarcitoria e non sostituisce alcun reddito perduto del quale condividere la natura.
Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, n.27129