Necessità di due distinti atti di accettazione in caso di trasmissione agli eredi del diritto di accettare l’eredità

Febbraio 2, 2020by Studio Legale Mauro

L’articolo 479 del Codice Civile statuisce che se il chiamato all’eredità muore senza aver accettato l’eredità stessa, il diritto di accettarla si trasferisce ai suoi eredi.

In tal caso nondimeno, il trasmissario, essendo chiamato a succedere in due differenti eredità, quella originaria e quella del soggetto trasmittente, deve dar corso a due separati atti di accettazione.

Ne deriva che l’accettazione dell’eredità del trasmittente non può mai comportare, in modo automatico, anche l’acquisto dei beni ereditari precedentemente offerti a quest’ultimo quale destinatario originario della delazione ereditaria.

Cassazione 02/08/2017, n. 19303

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