Poiché ai sensi dell’articolo 479 cod. civ. le caratteristiche della delazione ereditaria nel passaggio dal chiamato all’eredità al suo erede restando identiche, la possibilità prevista dall’articolo 476 cod. civ. di accettare tacitamente il patrimonio ereditario deve essere riconosciuta anche agli eredi del chiamato all’eredità deceduto prima di averla accettata. Conseguentemente, l’erede, una volta trasmessogli il diritto di accettare, può compiere, con riferimento all’eredità, tutti gli atti che sarebbero spettati al chiamato defunto.
Cassazione 07/03/2016 n. 4452, e Cassazione 23/02/85, n. 1628