Il legittimario che abbia ricevuto donazioni dal de cuius non è considerato possessore di beni ereditari

Ai fini dell’accettazione presunta dell’eredità di cui all’art. 485 cod. civ. – che come è noto si realizza ove il delato in possesso di beni ereditari non abbia redatto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione – il legittimario è considerato possessore dei beni dell’ereditando solamente qualora non possa esibire un valido titolo di trasferimento dei beni in questione.

Pertanto, se costui risulta essere donatario di beni che gli sono pervenuti per spirito di liberalità manifestato dal de cuius quando quest’ultimo era ancora in vita, è escluso che il chiamato in discorso possa divenire, per ciò soltanto, erede puro e semplice, nonostante il decorso del termine indicato dall’art. 485 cod. civ.

Invero, nel caso di specie, il trasferimento dei beni in parola è giustificato dall’esistenza di un titolo (la donazione) che impedisce che gli stessi confluiscano nel patrimonio ereditario se non a seguito di collazione in natura o in conseguenza del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione.

(Cassazione 07/02/2020, ordinanza n. 2914, e Cassazione 14/10/70, n. 2014)

IN SINTESI: Irrilevanza delle donazioni effettuate in vita dall’ereditando a favore del legittimario, ai fini dell’affermazione dell’esistenza, in capo a quest’ultimo, del possesso di beni ereditari e della conseguente qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata formazione dell’inventario nel termine stabilito dall’articolo 485 del Codice Civile

Studio Legale Mauro