L’accettazione pura e semplice dell’eredità determinata dal possesso di beni ereditari anche per un solo giorno

A termini dell’articolo 485 cod. civ., è considerato erede, puramente e semplicemente, il chiamato all’eredità che abbia posseduto beni ereditari anche per un solo giorno dopo l’apertura della successione.

Considerato quindi che per la normativa di diritto sostanziale rileva, ai predetti fini, non la durata, bensì l’esistenza, anche per un breve periodo di tempo, del possesso dei suddetti beni in capo al delato, il possessore in questione, per evitare gli effetti di un’accettazione pura e semplice dell’eredità, deve, nei tre mesi che decorrono dalla data di apertura della successione, realizzare l’inventario o rinunciare all’eredità.

(Cassazione 22/06/2017, n. 15530, e Cassazione 24/02/84, n. 1317)

IN SINTESI: La sussistenza del possesso dei beni del de cuius in capo al delato anche per breve tempo, quale presupposto dell’accettazione pura e semplice del compendio ereditario, in mancanza della formazione dell’inventario o della rinunzia all’eredità nei tre mesi dall’apertura della successione

Studio Legale Mauro