Non decade dal beneficio d’inventario il minore che nei tre mesi dall’apertura della successione non abbia compilato l’inventario

La norma che stabilisce che il chiamato all’eredità che sia in possesso di beni del de cuius e che non abbia proceduto alla formazione dell’inventario nel temine di tre mesi dall’apertura della successione, sia ritenuto erede puramente e semplicemente, non può essere applicata ai minori.

Costoro invero, ai sensi dell’articolo 489 cod. civ., decadono dal beneficio d’inventario soltanto dopo che sia trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età, senza che sia stato redatto l’inventario.

Pertanto, qualora l’inventario sia stato compilato quando ancora il chiamato all’eredità era minorenne, sebbene in un momento successivo al decorso del termine di cui all’art. 485 cod. civ., è escluso che il delato, per potersi giovare dell’accettazione beneficiata, sia tenuto a redigere un nuovo inventario dell’eredità entro dodici mesi dal compimento del diciottesimo anno di età.

(Cassazione 10/12/2018, n. 31861, e Cassazione 28/08/93, n. 9142)

IN SINTESI: La non obbligatorietà della formazione di un nuovo inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età, per il chiamato all’eredità che da minorenne abbia già redatto l’inventario dei beni ereditari, pur non rispettando il termine trimestrale indicato dall’art. 485 cod. civ.

Studio Legale Mauro