Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza di costitutiva ex art. 2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario (nella specie, lievi difformità interne regolarizzabili e realizzazione di allacci idrici e di scarico finalizzati al cambio della destinazione del vano cantina), in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell’art. 40 della l.n. 47 del 1985.

Cassazione civile sez. II, 02/01/2024, n.34

Studio Legale Mauro – diritto immobiliare – avvocato immobiliarista

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