Perentorietà del termine entro il quale l’erede beneficiato è tenuto ad invitare creditori e legatari a presentare le rispettive dichiarazioni di credito
Il termine di un mese dalla notificazione dell’opposizione da parte di creditori o legatari, previsto dall’art. 498, comma 2, cod. civ., entro il quale l’erede beneficiato, a mezzo di un notaio del luogo di apertura della successione, è tenuto ad invitare detti opponenti a presentare le rispettive dichiarazioni di credito nell’ulteriore termine fissato dal notaio...


