La mancata erogazione del mutuo, prevista quale condizione, libera i contraenti dal vincolo contrattuale e rende restituibile la caparra versata.
Al momento della stipula del preliminare di compravendita, le parti condizionarono, mediante una clausola sospensiva, l’efficacia del contratto alla concessione di un mutuo ai promissari acquirenti, che non fu concesso. Quando entrambe le parti ne vennero a conoscenza, le promittenti vendettero a terzi l’immobile per realizzare quanto non era stato possibile con i promissari acquirenti....


