Il proprietario del piano sottostante al tetto comune può trasformarlo in terrazza di uso esclusivo a condizione che le modifiche non siano significative rispetto alla sua estensione e che le tecniche costruttive non compromettano la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto preesistente.
Consiglio di Stato sez. IV, 02/04/2024, n.2983


