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Corretta interpretazione testamentaria considerando la volontà del testatore e elementi extratestuali.

Ottobre 20, 2024by Studio Legale Mauro0

Il Tribunale aveva affidato il giudizio di esclusione della sorte capitale dalla ripartizione testamentaria, “per essere applicabili le regole della successione legittima”, all’affermazione secondo cui “era maggiormente aderente alla volontà della defunta che la divisione dei soli interessi avvenga secondo i dettami di cui all’atto di ultima volontà mentre per il capitale che lo stesso debba essere diviso in base alle regole della successione legittima”. E questo perché “in nessuna parte del testamento si fa espressa menzione delle modalità mediante le quali procedere alla divisione tra i coeredi della sorte capitale, si parla sempre e soltanto degli interessi”. Per l’appellante in tal modo si faceva torto alle norme sull’interpretazione del testamento che, improntate alla necessità di rispettare massimamente la volontà del testatore, richiedevano di andare “oltre il significato letterale delle espressioni adoperate” e di “valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale”, come “la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo”. Per la II Sezione civile, l’appellante “alla stregua di questi elementi” ha rappresentato una diversa lettura delle schede testamentarie “che tenesse conto, per un verso, del particolare rapporto, anche lavorativo, che lo legava alla de cuius, come emergente dagli stessi lasciti in suo favore, e, per altro verso, della modesta cultura di quest’ultima, che avrebbe imposto di tener conto delle espressioni usate non secondo il loro significato tecnico, ma secondo quello che l’autrice aveva voluto ad esse attribuire”. Per la Cassazione, una simile censura rispetta i principi affermati dalle Sezioni unite (n. 27199/2017) dal momento che l’appellante ha enucleato “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, tutte incentrate sulla erroneità della lettura delle schede testamentarie effettuata alla stregua del solo dato letterale, senza alcuna ricerca altresì della volontà della testatrice per il tramite dei dati extratestuali, tratti dai suoi rapporti col nipote, come evincibili dalle stesse disposizioni di ultima volontà, e dal suo livello culturale”. Pertanto, il quantum appellatum deve considerarsi “esaurientemente circoscritto” e il ricorso accolto con rinvio alla Corte d’Appello.

Cassazione civile sez. II – 17/10/2024, n. 26951

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