Un immobile non può essere venduto separatamente dal suolo a cui è collegato, a meno che non si tratti dell’esecuzione forzosa del solo diritto di superficie, pertanto, la natura giuridica di un capannone, pignorato e aggiudicato all’asta, non può essere che quella di bene mobile, attribuitagli dal creditore pignorante e implicitamente ritenuta corretta dal Giudice dell’Esecuzione, di cui era stato evidentemente ritenuto possibile lo smontaggio e il rimontaggio.
Cassazione civile sez. I – 15/10/2024, n. 26723


