Le Sezioni Unite, visti gli articoli 134 Cost. e 23 della l. n. 87/1953, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’articolo 1 comma 173, lett. b) della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
Cassazione civile sez. un. – 15/10/2024, n. 26774


