L’art. 1553 c.c. disciplina la situazione dell’evizione nella permuta, prevedendo che il permutante ha diritto al valore della cosa evitata, con la possibilità di scegliere tra la risoluzione del contratto con restituzione della cosa data o il mantenimento del contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore effettivo della cosa persa. Questa differenza rispetto alla vendita, dove il compratore evitto può solo ottenere il rimborso del prezzo pagato, deriva dalla natura della permuta che comporta il trasferimento reciproco della proprietà di beni o diritti.
Cassazione civile sez. I – 11/10/2024, n. 26589


