È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione giudiziale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, sicché l’accordo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ.
Cassazione civile sez. III – 07/10/2024, n. 26127


