L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva n. 17/2014/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 48/2008/CE e n. 36/2013/UE e del regolamento n. 1093/2010/UE, dev’essere interpretato nel senso che in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione.
Corte giustizia UE sez. III – 17/10/2024, n. 76


