Nelle compravendite immobiliari può accadere che l’acquirente desideri entrare subito in possesso dell’immobile, ma che il venditore voglia tutelarsi sino al pagamento integrale del prezzo.
In questi casi, il contratto può prevedere il patto di riservato dominio, disciplinato dagli articoli 1523 e seguenti del Codice civile, che consente al venditore di conservare la proprietà del bene fino al saldo totale, pur consegnandolo immediatamente all’acquirente.
Questo strumento, nato per le vendite di beni mobili, è oggi impiegato anche per gli immobili, come forma di garanzia alternativa al mutuo o al leasing. Tuttavia, la sua efficacia richiede alcune formalità precise, sia civilistiche sia fiscali, che è utile conoscere.
Che cos’è il patto di riservato dominio
Il patto di riservato dominio è una clausola contrattuale con la quale il venditore mantiene la proprietà dell’immobile sino al pagamento completo del prezzo.
L’acquirente, pur non essendo ancora proprietario, riceve la consegna immediata del bene, ne assume i rischi e ne può godere fin da subito.
In concreto:
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il possesso passa all’acquirente, che può utilizzare l’immobile;
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la proprietà si trasferisce solo dopo l’ultimo pagamento;
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il rischio di perimento o di danni grava sull’acquirente dal momento della consegna.
Questo equilibrio consente al venditore di garantirsi il pagamento integrale del prezzo, e all’acquirente di entrare subito nell’immobile, anche senza aver versato l’intero corrispettivo.
Quando si utilizza nella compravendita immobiliare
Il patto di riservato dominio è frequente:
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nelle vendite con pagamento rateale o dilazionato;
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quando l’acquirente vuole evitare di accendere un mutuo;
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nelle operazioni tra società o investitori, che necessitano dell’immediato possesso del bene.
Per essere valido e opponibile ai terzi, il patto deve essere inserito in un atto notarile e trascritto nei registri immobiliari.
Senza trascrizione, infatti, un creditore dell’acquirente potrebbe pignorare l’immobile anche se il venditore ne conserva la proprietà.
Trattamento fiscale del patto di riservato dominio
Uno degli aspetti più importanti riguarda la fiscalità.
Molti si chiedono se la vendita con riserva di proprietà comporti un regime tributario agevolato o se abbia lo stesso costo di una compravendita ordinaria.
La risposta è chiara: ai fini fiscali, il patto di riservato dominio è trattato come una normale compravendita immobiliare.
Le imposte si pagano per intero e subito, al momento della stipula notarile.
Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Le imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) vengono applicate come in qualsiasi trasferimento di proprietà, anche se quest’ultima è sospesa fino al pagamento finale.
Le aliquote sono le seguenti:
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Imposta di registro:
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2% del valore catastale in caso di agevolazione “prima casa”;
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9% del valore catastale o del prezzo in caso di seconda casa o immobile diverso dall’abitazione principale;
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200 euro fissi se la vendita è soggetta a IVA.
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Imposta ipotecaria e catastale:
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50 euro ciascuna per acquisti soggetti a IVA o con agevolazione prima casa;
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oppure 2% + 1% se l’atto è esente da IVA e senza agevolazioni.
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Il notaio provvede a liquidare tali imposte al momento della registrazione.
Il fatto che la proprietà sia riservata non incide sull’imposta: il carico fiscale è identico a quello di una vendita ordinaria.
IVA nelle vendite soggette a imposta sul valore aggiunto
Quando il venditore è un’impresa o un costruttore, la vendita può essere soggetta a IVA.
L’imposta è dovuta sull’intero prezzo, al momento della stipula, anche se il pagamento è rateale.
Il venditore emette quindi fattura per l’intero importo e versa l’IVA immediatamente, mentre gli acconti successivi vengono solo registrati come rate di incasso.
Solo in casi particolari, quando il contratto è sospensivamente condizionato, l’IVA può essere differita.
IMU e oneri patrimoniali
Dal punto di vista dell’IMU, la questione è più articolata.
Formalmente, finché la proprietà non è trasferita, il soggetto passivo resta il venditore. Tuttavia, molti contratti con riserva di proprietà prevedono che l’acquirente assuma gli oneri fiscali e di manutenzione sin dalla consegna.
In tal caso, il pagamento dell’IMU può essere posto contrattualmente a carico dell’acquirente, anche se egli non è ancora proprietario.
La giurisprudenza (Cass. civ. n. 1015/1999; n. 8615/2016) ha ritenuto legittima questa impostazione, purché risulti espressamente dal contratto.
Plusvalenze per il venditore
Per il venditore, l’eventuale plusvalenza immobiliare (differenza tra prezzo di vendita e costo d’acquisto) è imponibile alla data di stipula del contratto notarile, non al momento del pagamento finale.
Pertanto, anche se la proprietà resta riservata, ai fini fiscali la cessione è considerata realizzata al momento dell’atto.
Detrazioni e agevolazioni per l’acquirente
L’acquirente che ha il possesso dell’immobile può beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni o risparmio energetico, a condizione che il contratto lo autorizzi a eseguire i lavori e ne preveda l’obbligo di spesa.
In tal modo, la detrazione è riconosciuta anche prima del trasferimento della proprietà.
Inadempimento e risoluzione
Se l’acquirente non paga una parte del prezzo superiore a un ottavo, il contratto può essere risolto di diritto.
Il venditore, mediante lettera raccomandata, dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e riacquista il possesso dell’immobile.
Le somme già pagate possono essere trattenute solo in misura equa, secondo quanto dispone l’articolo 1526 del Codice civile.
Acquisto definitivo e annotazioni
Quando l’acquirente paga interamente il prezzo, la proprietà si trasferisce automaticamente.
Il venditore deve intervenire presso il notaio per stipulare un atto di quietanza che attesti il pagamento e permetta l’annotazione della cancellazione della riserva a margine della trascrizione originaria, come previsto dall’art. 2668, comma 3, c.c.
Conclusioni
Il patto di riservato dominio è uno strumento giuridico utile a tutelare entrambe le parti di una compravendita con pagamento dilazionato.
Pur rinviando il trasferimento della proprietà, non riduce né posticipa il carico fiscale: le imposte si pagano subito, con le stesse aliquote di una normale compravendita.
Resta però una clausola complessa, che richiede attenzione nella redazione e una corretta trascrizione nei registri immobiliari per garantirne la piena efficacia e opponibilità.


