STUDIO LEGALE MAUROLe Ultime News

Morte dell’usufruttuario e coniuge superstite: spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare? (art. 540 c.c.)

Giugno 12, 2026by Studio Legale Mauro

È una situazione molto più frequente di quanto si pensi: un genitore dona ai figli la nuda proprietà della casa, riservandosi l’usufrutto, e continua ad abitarvi con il proprio coniuge. Alla sua morte, la domanda che si pone il coniuge superstite è una sola: posso continuare a vivere nella casa familiare in forza del diritto di abitazione previsto dalla legge?

La risposta, nella maggior parte dei casi, è negativa. E le conseguenze pratiche possono essere molto serie: dal rilascio dell’immobile fino all’obbligo di corrispondere un’indennità di occupazione.

In questo articolo spieghiamo in modo pratico:

  • quali sono le norme di riferimento;
  • perché l’usufrutto non si trasmette mai agli eredi;
  • perché il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 c.c.) non sorge quando il defunto era solo usufruttuario;
  • cosa dice la giurisprudenza di legittimità;
  • quali strumenti preventivi consentono di tutelare il coniuge superstite.

1) Le norme di riferimento: artt. 979, 1014 e 540 c.c.

Il punto di partenza è la natura stessa dell’usufrutto. L’art. 979 c.c. stabilisce che la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario: si tratta di un diritto reale di godimento temporaneo per definizione.

Da questo principio discende una conseguenza automatica: alla morte dell’usufruttuario, il diritto si estingue e la proprietà si riespande in capo al nudo proprietario, che acquista la piena proprietà del bene (c.d. consolidazione, art. 1014, n. 2, c.c.).

Sul versante successorio, l’art. 540, comma 2, c.c. riserva al coniuge superstite — anche in concorso con altri chiamati — il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, ma a una condizione precisa: che l’immobile sia di proprietà del defunto o comune ai coniugi.

2) Perché l’usufrutto non si trasmette mai agli eredi

L’usufrutto non cade in successione. Gli eredi dell’usufruttuario — coniuge compreso — non possono vantare alcun diritto sul bene: con il decesso del titolare, l’estinzione opera ipso iure, senza necessità di alcun atto, e il nudo proprietario diventa pieno proprietario dell’immobile.

Questo significa che, al momento dell’apertura della successione, l’immobile non fa parte del patrimonio ereditario del defunto: non vi è nulla, su quel bene, che possa essere trasmesso al coniuge superstite o agli altri eredi.

3) Il presupposto dell’art. 540 c.c.: la proprietà del defunto (o comune)

Ed è qui che si chiude il cerchio. Il diritto di abitazione del coniuge superstite presuppone che la casa familiare fosse, al momento della morte, di proprietà del de cuius (esclusiva o in comunione con il coniuge stesso).

Se il defunto era mero usufruttuario, questo presupposto manca in radice: l’immobile apparteneva — e appartiene — al nudo proprietario, e il diritto di abitazione non può sorgere.

La giurisprudenza di legittimità è costante su questo punto: i diritti di abitazione e di uso presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l’appartenenza della casa e del relativo arredo al de cuius (Cass. n. 8171/1991). L’orientamento restrittivo è confermato anche nell’ipotesi — persino più favorevole — della casa in comproprietà tra il defunto e un terzo: anche in quel caso la Cassazione nega la configurabilità del diritto di abitazione. A maggior ragione, dunque, il diritto non sorge quando il defunto non era proprietario nemmeno pro quota.

4) Le conseguenze pratiche: rilascio dell’immobile e indennità di occupazione

Le ricadute concrete non vanno sottovalutate. Il coniuge superstite che permanga nell’immobile dopo il decesso dell’usufruttuario è qualificabile come occupante senza titolo.

Il pieno proprietario può quindi:

  • chiedere il rilascio dell’immobile;
  • pretendere un’indennità di occupazione per il periodo successivo al decesso.

La Cassazione ha recentemente ribadito questi principi anche nell’ipotesi di coniugi in comunione legale dei beni: l’usufrutto costituito “vita natural durante” in favore di uno solo dei coniugi non si estende automaticamente all’altro, che resta esposto all’azione di rilascio e alla richiesta di indennità.

5) Le eccezioni: quando il coniuge superstite è tutelato

La regola generale conosce alcune importanti eccezioni, che dipendono dal titolo costitutivo dell’usufrutto. È quindi sempre indispensabile esaminare l’atto notarile di provenienza.

a) Usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento

Se l’usufrutto è stato costituito congiuntamente in favore di entrambi i coniugi con espressa clausola di accrescimento, la quota del coniuge deceduto si accresce in favore del superstite, che continua a godere dell’intero immobile fino alla propria morte. In assenza della clausola, invece, la quota del defunto si consolida in capo al nudo proprietario.

b) Usufrutto successivo

Il titolo può prevedere che, alla morte del primo usufruttuario, l’usufrutto passi al coniuge e si estingua solo con il decesso di quest’ultimo. La clausola è valida se costituita per atto tra vivi (tipicamente nella donazione della nuda proprietà), mentre incontra il divieto dell’art. 698 c.c. se disposta per testamento.

c) Autonomo titolo di godimento

Resta infine salva l’ipotesi in cui il coniuge superstite disponga di un proprio e autonomo titolo (contratto di locazione, comodato, diverso diritto reale), che gli consenta di proseguire il godimento dell’immobile indipendentemente dalla vicenda successoria.

6) Il consiglio operativo: la pianificazione preventiva

Il vero insegnamento di questa vicenda è che la tutela del coniuge superstite non può essere affidata all’art. 540 c.c. quando la casa familiare è detenuta in usufrutto.

Chi intende donare la nuda proprietà della propria abitazione — operazione frequentissima nella pianificazione patrimoniale e successoria — deve valutare già in sede di atto notarile l’inserimento di una clausola di usufrutto congiuntivo con accrescimento o di usufrutto successivo in favore del coniuge. Si tratta di una cautela semplice, che evita al coniuge superstite il rischio di dover lasciare la casa in cui ha sempre vissuto.

Conclusioni

Alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estingue (art. 979 c.c.) e la piena proprietà si consolida in capo al nudo proprietario (art. 1014, n. 2, c.c.). Il coniuge superstite non acquista il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., perché l’immobile non era di proprietà del defunto né comune ai coniugi: la riserva opera solo in presenza di un titolo proprietario del de cuius.

Le uniche vie di tutela passano dal titolo costitutivo dell’usufrutto (accrescimento, usufrutto successivo) o da un autonomo titolo di godimento, da verificare caso per caso.

Se ti trovi in una situazione analoga — come coniuge superstite, come nudo proprietario o in fase di pianificazione patrimoniale — un’analisi preventiva dell’atto costitutivo e della posizione successoria è spesso determinante per individuare la strategia corretta ed evitare contenziosi.

Studio Legale Mauro